IMU

L’IMU è stata istituita con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Nel tempo ha comunque subito numerose modifiche. L’imposta riguarda fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli che insistono sul territorio comunale.

San Giuseppe Assistenza vi può assistere nel conteggio dell’IMU e nel predisporre la documentazione per il relativo pagamento.

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Chi è tenuto al pagamento dell’IMU

L’IMU è un’imposta che viene pagata per sostenere le spese dei comuni per l’insieme dei servizi da questi erogati. L’IMU deve essere pagata dai possessori degli immobili quando il possesso deriva loro da un diritto reale (proprietà, diritto di abitazione e/o diritto d’uso). Ai fini IMU è assimilato ad un diritto reale l’uso dell’ex casa coniugale concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione che questi vi dimori abitualmente e abbia in essa la sua residenza. Dal 2014 non pagano l’IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze e dal 2016, l’IMU non è più dovuta sugli immobili di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa se  destinato a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla residenza anagrafica.

 

IMPORTO DELL’IMU

Ogni comune può stabilire in autonomia le aliquote dell’IMU. L’ente può considerare abitazioni principali dei proprietari (e quindi non far pagare l’imposta) l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero a condizione che l’immobile non sia locato.

Dal 2016, solo nel caso in cui:

  • l’ immobile è dato in uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli),
  • il contratto di comodato è stato regolarmente registrato,
  • i proprietari risiedono in una abitazione di proprietà sita nello stesso comune e non possiedano altri immobili in Italia,

la base imponibile verrà ridotta nella misura del 50%.

Sempre a decorrere dal 2016, inoltre, l’aliquota degli immobili locati ad “equo canone” sarà pari, per legge, al 75% dell’aliquota ordinaria stabilita dal comune.

CONTEGGIO DELL’IMU E DETRAZIONI

Per il conteggio dell’IMU si moltiplica la rendita catastale degli immobili con i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa e, a tale valore, si applicano le aliquote dell’imposta determinate anno per anno dal comune. Oltre che per il caso sopra indicato, in particolari condizioni dell’immobile (ad esempio per gli immobili dichiarati inagibili e inabitabili o di interesse storico o artistico) l’imponibile può essere ridotto al 50%.

Le detrazioni riguardano le abitazioni di cat. A1 A8 e A9, per le quali non vige l’esenzione dall’imposta ma per le quali può essere calcolata una detrazione fissa di 200 euro.
Se date in uso al coniuge separato, inoltre, le case di lusso scontano l’aliquota dello 0,4 per cento.  Al di fuori di queste casistiche il comune può decidere, in casi particolari, l’applicazione di aliquote ridotte, ma non può prevedere detrazioni dall’imposta dovuta.

SCADENZA IMU E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’IMU si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento. È a discrezione del cittadino decidere di pagare tutta l’imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. L’IMU si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24.