Modello UNICO

Il modello Unico è il modello ordinario di dichiarazione dei redditi. Si tratta di un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

A differenza del modello 730, per il modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24.

San Giuseppe Assistenza è a disposizione dei contribuenti per la compilazione del modello, il calcolo dei versamenti e la presentazione della dichiarazione.

Chi deve utilizzare il Modello UNICO

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • nell’anno precedente hanno percepito:
    • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
    • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
    • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nell’anno precedente e/o nel’anno in corso non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Scadenze e modalità di pagamento

La dichiarazione può essere presentata:

  • dal 1° maggio fino al 30 giugno, se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
  • entro il 31 luglio se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato quale San Giuseppe Assistenza.

Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

 

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio. Se queste date cadono di sabato o di domenica la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Per i versamenti delle imposte effettuati nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 16 luglio è necessario applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

 

ACCONTO IRPEF

L’acconto IRPEF deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.

La prima rata, che costituisce il 40% dell’importo, deve essere versata entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse; La seconda rata, che costituisce il 60% dell’importo, deve essere versata entro il 30 novembre.

 

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. I dati relativi alla rateazione sono inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6% annuo, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.