Il modello 730 precompilato

Dal 2015 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contiene:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta;
  • dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili);
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il contribuente ha tempo fino al 7 luglio per confermare i dati del Modello 730 precompilato o modificarli correggendo quanto già presente nel modello ed integrandolo con tutte le informazioni mancanti (esempio: spese mediche). Per questa attività il Contribuente può agire autonomamente sul sito dell’Agenzia, oppure, compilando una apposita delega, può avvalersi del sostituto d’imposta, di un CAF o di un professionista abilitato.

Segliere di rivolgersi a San Giuseppe Assistenza per presentare la vostra dichiarazione 730 significa potersi avvalere della collaborazione di professionisti altamente qualificati che svolgeranno per voi le seguenti attività:

  • assistenza per la presentazione della dichiarazione;
  • verifica che le informazioni del Modello 730 precompilato siano corrette, segnalandovi le possibili agevolazioni alle quali avete diritto;
  • verificare la documentazione e inviare il modello, fornendovi tutte le informazioni e rispondendo ai vostri dubbi;
  • rispondere, in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate; una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAF la responsabilità di quanto dichiarato, incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione dei redditi.

Vantaggi per il Contribuente

Oltre al vantaggio della semplificazione nella compilazione del modello, il Contribuente che ricorre al Modello 730 precompilato senza effettuare modifiche, ha il vantaggio che non verranno effettuati controlli sugli oneri detraibili e deducibili (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali)  comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

Inoltre, la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (è il caso della variazione dei dati della residenza anagrafica senza la modifica del comune del domicilio fiscale)  e non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 euro.

Nel caso in cui il 730 precompilato viene presentato, indipendemente dal fatto che sia stato oggetto o meno di modifiche, dal Caf o da un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

La documentazione utilizzata dovrà essere conservata da parte dle Contribunte in quanto l’Agenzia delle entrate può richiederne una verifica per controllare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Avvalersi di San Giuseppe Assistenza per la presentazione

Per la presentazione del modello 730 precompilato potrete avvalervi di San Giuseppe Assistenza.

Nel momento in cui vi rivolgerete a San Giuseppe Assistenza dovrete consegnarci:

  • una delega per l’accesso al modello 730 precompilato,
  • il modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

I principali documenti da esibire sono:

  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale dovrete esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I Caf hanno infatti l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf  trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf è pari all’importo della sola sanzione.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il Caf consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.