Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, colf e badanti hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. In pratica colf e badanti maturano 2,16.
Il diritto alle ferie si comincia ad accumulare non appena inizia il rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova. La maturazione termina invece con l’ultimo giorno di lavoro effettivo.
La fruizione delle ferie deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Fa eccezione il caso di quei lavoratori stranieri che abbiano bisogno di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non definitivo. Su richiesta del lavoratore e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile accumulare le ferie nell’arco massimo di un biennio, in deroga al principio generale anzidetto.
Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno di maturazione. Se quando inizia il periodo di ferie la colf o badante non ha ancora raggiunto un anno di servizio, non dovrà aspettare l’anno successivo per fruirle, bensì le spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno infatti è calcolata in dodicesimi. Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro a causa di propri impedimenti.
Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
CALCOLO: (1/12 x n.° mesi di lavoro) x n.° giorni di ferie
ESEMPIO: al lavoratore a servizio intero che ha prestato attività per 3 mesi spetteranno 3/12simi x 26 giorni di ferie = 6 giorni e 5 ore).
Sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio, e dunque valevoli al fine del calcolo delle ferie, i periodi di assenza per:
- malattia o infortunio
- permessi retribuiti
- i periodi di congedo per maternità, paternità o adozione
- congedo matrimoniale
- le ferie stesse
In caso di malattia o infortunio durante il periodo di ferie o appena prima di esse, si può chiedere al datore di lavoro di convertirle in congedo per malattia o infortunio e di prendere le ferie annuali perse in una data successiva.
Se non è possibile prendere tutte le ferie all’interno dell’anno di riferimento a causa di malattia o infortunio, si ha il diritto a portare avanti le ferie all’anno successivo.
Non è permesso fruire delle ferie durante il congedo di maternità.