La durata dell’orario di lavoro è quello liberamente concordato dalle parti e comunque sino ad un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi consistenti in 10 ore giornaliere non consecutive.1 Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’ arco della stessa giornata e ad un risposo intermedio retribuito nelle ore pomeridiane normalmente non inferiore a due ore. E’ consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuale ore non lavorate in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro. Al lavoratore tenuto all’ osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’ orario di lavoro. E’ considerato lavoro ordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.